I versamenti di UNICO possono essere effettuati entro il 6 luglio 2011 oppure entro 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. Lo stabilisce il Decreto ministeriale del 12 maggio 2011.
I soggetti interessati dalla proroga dei versamenti di UNICO 2011 costituiscono la stragrande maggioranza dei contribuenti. In particolare, la proroga riguarda: 1. tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti da UNICO 2011 PF o dalla dichiarazione IRAP compresi gli acconti dovuti per la cedolare secca sui contratti di affitto; 2. i soggetti diversi dalla persone fisiche (società di persone, di capitale, ecc.) potranno beneficiare di analoga proroga se esercitano attività produttive per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
I soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, possono effettuare i predetti versamenti sempre entro il 6 luglio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della proroga.
Per le società di capitali i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010.
La proroga al 6 luglio ovvero al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2011 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2011 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2011 (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2011 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).
Si precisa che:
• la proroga riguarda i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore; tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore;
• non beneficiano della proroga i soggetti:
o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
o per i quali trovano applicazione i parametri se soggetti diversi dalle persone fisiche.
Già in passato, per provvedimenti analoghi, l’Agenzia delle entrate chiarì che la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale” e che, pertanto, “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali“ dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga.
Diritto annuale alla CCIAA
La proroga dei versamenti interessa anche il diritto annuale alla CCIAA.