Da quando l’aliquota ordinaria IVA diventa il 21%?

agenzia_entrateLa nuova misura dell’aliquota ordinaria al 21% si applicherà alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138. Allo stato attuale, pertanto, è necessario attendere la fine dell’iter della conversione, per conoscere la data effettiva della entrata in vigore. E’ possibile ed utile, tuttavia, richiamare le principali regole da osservare nella applicazione dell’aumento dell’aliquota IVA, posto che l’aumento è legato al momento della effettuazione dell’operazione. A questo fine si riepilogano di seguito le regole stabilite nello specifico dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/72.

Per semplicità e brevità di esposizione la data di entrata in vigore della legge di conversione, che costituisce la data di decorrenza dell’aumento dell’aliquota IVA, sarà definita in questa comunicazione con la sola parola decorrenza.

1. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Il momento di effettuazione è da individuare distintamente per le operazioni di cessione di beni mobili ed immobili, prestazioni di servizio. Conseguentemente, per individuare correttamente il momento da cui applicare la nuova aliquota è necessario innanzitutto qualificare esattamente il tipo di operazione interessata.

Momento di effettuazione per le cessioni di beni

a) La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati PRIMA della decorrenza, l’aliquota applicabile rimane il 20%.

Per i beni consegnati dalla data di decorrenza si applica l’aliquota del 21%.

Considerato che l’effettuazione dell’operazione si verifica alla consegna dei beni, se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa la fattura differita con data pari o successiva alla decorrenza, l’aliquota resta ugualmente quella vecchia del 20%.

Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applica l’aliquota vecchia, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l’aliquota nuova.

Esempio:

Ipotizzando che la decorrenza sia il 20 settembre, e nel mese di settembre siano state fatte consegne in diversi giorni. La fattura differita sarà emessa considerando che per i beni consegnati fino alla data del 19 settembre resta applicabile l’aliquota del 20%; mentre per i beni consegnati dal 20 settembre in poi si applica l’aliquota del 21%

Va inoltre ricordato che l’incasso totale o parziale (acconto) del corrispettivo, costituisce comunque momento di effettuazione dell’operazione, anche se avviene prima della consegna dei beni, e al momento dell’incasso deve essere emessa la fattura per l’importo incassato; l’emissione anticipata della fattura rispetto alla consegna costituisce, comunque, momento di effettuazione.

Ne consegue che la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta all’aliquota IVA del 20%;

in caso di incasso di un acconto su una futura consegna, incassato prima della decorrenza, la relativa fattura da emettere nella data dell’incasso è soggetta all’aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza in poi, solo sull’importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%.

b) La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell’atto. Anche in questo caso l’emissione anticipata della fattura o l’incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all’aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all’aliquota nuova, per il solo importo del saldo.

Nota bene: il caso più frequente di cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l’IVA va assolta con il sistema del reverse charge, ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall’impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della  costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali. Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l’aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

Momento di effettuazione per le prestazioni di servizio

c) Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.

Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.

Va ricordato invece che di frequente prima del pagamento viene emessa la fattura, che nei rapporti fra le imprese spesso è utilizzata per “comunicare” alla controparte l’importo da pagare. Se prima del pagamento del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.

In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo stesso.

Ne consegue che:

– le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all’aliquota del 20%;

– le fatture emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all’aliquota del 21%.

Va rammentato che per le prestazioni di servizio non sussiste l’ipotesi di “fattura differita” che è prevista solo per le cessioni di beni. Impropriamente, a volte, viene definita “fattura differita” quella che viene emessa per riepilogare le diverse prestazioni che sono rese durante un certo periodo (ad es: mese) nell’ambito di un rapporto continuativo: anche in questo caso vale il riferimento alla data della fattura.

2. FATTURE EMESSE VERSO ENTI PUBBLICI

Le operazioni nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell’esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell’art. 6/633, si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l’esigibilità dell’imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell’Ente.

In questi casi, quindi, diversamente da quello che si verifica nei casi “normali”, non c’è la coincidenza temporale della effettuazione e della esigibilità dell’imposta.

Nell’ipotesi di variazione di aliquote IVA, va sempre tenuto conto del momento di effettuazione.

Per questo vale la regola seguente:

– NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno precedente alla data di decorrenza. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

3. OPERAZIONI FATTURATE CON IL SISTEMA IVA DI CASSA

Anche per le operazioni fatturate con il sistema IVA di cassa si applica la regola che il momento di effettuazione si verifica comunque al momento di emissione della fattura, fatto salvo che l’esigibilità dell’IVA si verifica successivamente al momento del pagamento del corrispettivo.

Nella sostanza, si tratta di un sistema di differimento dell’esigibilità dell’IVA, come nel caso delle fatture emesse verso Enti pubblici di cui al punto precedente.

Per questo motivo anche se il testo dell’emendamento non prende in considerazione questi casi, si deve ritenere che il comportamento debba essere lo stesso dettato esplicitamente per le operazioni verso Enti pubblici.

Si deve, pertanto, ritenere che anche in assenza di una specifica previsione, valga questo principio:

– NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema IVA di cassa ed annotate sul registro vendite entro il giorno precedente alla data di decorrenza. Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

4. SCORPORO CORRISPETTIVI

Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22/633, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l’aumento dell’aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.

Saranno, perciò interessati i corrispettivi risultanti dai documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dalla data di decorrenza. Anche nei casi in cui vige un esonero dalla emissione della certificazione fiscale, l’aumento dell’IVA si applica a partire dai corrispettivi delle operazioni che si considerano effettuate dalla data di decorrenza e che costituiscono l’importo da annotare in riferimento a questa data. Il testo dell’emendamento prevede la modifica del comma 2 dell’art. 22/633, in base alla quale viene previsto che il calcolo per determinare l’imposta relativa ai corrispettivi annotati nello specifico registro previsto dall’art. 24/633, si deve determinare la relativa base imponibile mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo.

A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi.

I divisori previsti sono rispettivamente:

104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;

110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;

121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.

Ad esempio, nel caso di corrispettivi soggetti al 21% di euro 2.420, il calcolo è il seguente

2.420 : 121 = 20 x100 = 2000 base imponibile

2.000 X 21% = 420 IVA compresa nel totale di 2420

5. NOTE DI VARIAZIONE

Per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all’aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce.

Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica l’aliquota del 20%, se l’operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%; l’aliquota del 21%, se invece l’operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.

 

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