GdP di Altamura: Interessante sentenza a sostegno della cessione del credito & auto sostitutiva

sentenza-Segnaliamo la sentenza del 06 Giugno 2011, emessa dal GdP di Altamura – Avv. Antonio Cascella – a sostegno della piena leggittimità in merito alla cessione del credito e al risarcimento per i costi sostenuti dovuti all’auto sostitutiva durante il fermo tecnico del veicolo incidentato. Il GdP richiama la sentenza di Cassazione del 17/01/2011 n. 575, secondo cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronto del suo creditore originario“. Per effetto della cessione, il cessionario diviene dunque il solo ed esclusivo titolare del credito ceduto, tanto è vero che “quando il cessionario riceve la prestazione dal debitore, consegue il soddisfacimento di un proprio credito, e non è tenuto a versare al cedente le somme richieste” (Cass. civ. 18/12/1988 n. 12672). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11095/2009, ha affermato che ” il danneggiato da un sinistro stradale può cedere – non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è leggittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condonna di questo, del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso”.

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