Il 20 marzo 2012, è una data “spartiacque” per la gestione del contenzioso in materia civile: tutte le controversie in materia condominiale e di rc auto e natanti dovranno passare per il tentativo obbligatorio di mediazione prima di poter approdare (se necessario) in Tribunale. Per questi due settori, notoriamente molto litigiosi e complicati, si era ritenuto opportuno posticipare di un anno l’introduzione di tale obbligo, soprattutto per adeguare le modalità della procedura alle peculiarità delle liti tra vicini e per incidenti stradali. Probabilmente un simile “adeguamento” non è ancora stato predisposto. Fatto sta che, secondo le stime del Ministero della Giustizia, da oggi il carico di cause pendenti davanti ai Tribunali italiani si alleggerirà di molto: oltre 300 mila controversie in più andranno in mediazione. Quindi, per i casi di mancato di indennizzo diretto, l’assicurato potrà chiamare in mediazione la propria assicurazione, una volta trascorsi i 60 dalla ricezione della proposta risarcitoria formulata dalla compagnia. Ricordiamo, però, che tale termine è di 90 giorni quando si tratta di danni fisici alla persona, mentre si riduce a 30 giorni quando i soggetti coinvolti nel sinistro hanno compilato e sottoscritto il modulo di constatazione amichevole.