Su indicazione di Graziano Carniato, dirigente nazionale di ANC-Confartigianato, pubblichiamo in allegato un’importante sentenza del Tribunale di Prato che, in data 10.12.2012, ha condannato la Lloyd Adriatico Spa al risarcimento del danno in forma specifica anzichè in forma equivalente. Il Giudice ha motivato che il parametro di riferimento del danno è costituito dall’art. 2058 c.c,. in base al quale “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica riuslta eccessivamente onerosa per il debitore“. Altresì, la Sentenza di Cassazione 21012 del 12.10.2010 ha precisato che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente poter del giudice, ai sensi dell?art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiato al risarcimento in forma equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo della riparazione superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”. E’ da rilevare come l’art. 2058, II comma, c.c. rimetta alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l’applicazione del risarcimento per equivalente. Infatti, la sopracitata sentenza di Cassazione menziona il potere – e non l’obbligo – del giudice di condannare al risarcimento per equivalente.