Innalzato il limite dei pagamenti in contante

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dal 01 gennaio 2016 Il comma 899 della Legge di Stabilità ha infatti modificato l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa in tema di antiriciclaggio) che ora prevede quanto segue: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, il nuovo limite di utilizzo del contante passa da 1.000 a 3.000 euro tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Ricordiamo che il “vecchio” limite dei 1.000 euro rimane comunque valido limitatamente a:

 – per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (c.d. “money transfer”); alle seguenti categorie di operazioni:

 – per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni (le pensioni pertanto di importo pari o superiore a 1.000 euro continueranno a dover

essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili);
– per gli assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità (come in passato, gli assegni emessi per importi pari o
superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità).

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