In punto di diritto in tema di contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativae, dunque, specificano il rischio garantito.
Rientrano, altresì, nell’oggetto del contratto le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi la cui omissione, agevolando la produzione dell’evento oggetto della garanzia (furto, danneggiamento, incendio etc.), inciderebbero sulle probabilità di verificazione del rischio.
Pertanto, è stata ritenuta legittima la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto legittima e non vessatoria la clausola inserita in un contratto di assicurazione d che prevedeva, in caso di incidente in cui fosse rimasto coinvolto il veicolo assicurato, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e indicate in contratto.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 15 maggio 2018, n. 11757, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Torino in funzione di giudice d’appello.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Torino con sentenza n. 23XX/2016, ha rigettato l’impugnazione proposta da una carrozzeria avverso la decisione del Giudice di pace di Torino con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla predetta carrozzeria per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 966,24 (quale residuo indennizzo spettante quale cessionaria del credito inerente un veicolo assicurato con la stessa compagnia di assicurazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna alle spese.
La vertenza dinanzi al Giudice di pace era sorta in virtù della previsione, nel contratto di assicurazioni riferito al veicolo poi danneggiato, di una clausola che prevedeva, in caso di incidente in cui fosse rimasto coinvolto il veicolo assicurato, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e indicate in contratto.