Il veicolo può essere riparato anche se i costi di riparazione superano il suo valore di mercato

Il caso in sintesi: nell’ambito del sistema di indennizzo diretto, un veicolo subiva danni a seguito di un incidente stradale, con responsabilità totale della controparte. Tra le parti era stato raggiunto un accordo sulla dinamica e la responsabilità del sinistro, senza contestazioni. La proprietaria del veicolo danneggiato cedeva il proprio credito risarcitorio alla carrozzeria di fiducia, che procedeva con la riparazione del danno.

La compagnia assicurativa valutava la riparazione come antieconomica, proponendo un risarcimento di €2.400,00, mentre il preventivo di riparazione era di €4.263,86, IVA inclusa. La carrozzeria, che aveva ricevuto la cessione del credito, citava in giudizio la compagnia assicurativa, contestando il valore commerciale attribuito al veicolo e sostenendo che la cifra indicata nella fattura di riparazione fosse giustificata, in quanto somma congrua se venivano considerati anche i danni aggiuntivi dovuti alla rottamazione del veicolo.

Veniva quindi incaricato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale confermava che i danni lamentati erano compatibili con la dinamica dell’incidente e che i lavori di riparazione effettuati dalla carrozzeria corrispondevano alla quantificazione del danno. Inoltre, il valore commerciale del veicolo prima del sinistro risultava compreso tra €2.900,00 e €4.900,00, in base alle quotazioni di mercato dell’usato. Pertanto, il consulente riteneva che la riparazione non fosse antieconomica.

Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 287/2023, accoglieva la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte attrice, ordinando alla compagnia assicurativa il pagamento della somma residua dovuta. Il giudice motivava la sua decisione affermando che, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., la valutazione sull’eccessiva onerosità della riparazione non doveva basarsi solo sui costi, ma doveva tenere conto anche del fatto che la reintegrazione in forma specifica (ossia la riparazione del veicolo) non dovesse comportare un arricchimento del danneggiato che superi la finalità risarcitoria. Inoltre, se il danneggiato sceglie di riparare il veicolo invece di sostituirlo, devono essere riconosciute tutte le voci di danno che sarebbero previste in caso di rottamazione e sostituzione del mezzo, come stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023.

Pertanto, se il danneggiato decide di riparare il veicolo, la liquidazione del danno deve coprire tutte le spese necessarie. Inoltre, “il risarcimento comprende anche l’IVA”, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione per l’attività svolta. Durante le operazioni peritali, il valore commerciale del veicolo era stato determinato tra €2.900,00 e €4.900,00, e quindi la scelta di procedere con la riparazione non è risultata antieconomica, in quanto non ha comportato né un ingiusto svantaggio per la compagnia assicurativa né un arricchimento del danneggiato. In conclusione, non si è verificato un arricchimento ingiustificato per il danneggiato, ma solo un adeguato reintegro nel godimento e nella funzionalità del veicolo precedente all’incidente.

Tempario Footer