Sul Supplemento Ordinario n. 107/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52, relativo al “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”. Il SISTRI si dota di un Testo Unico. Dopo una lunga attesa e l’esame favorevole del Consiglio di Stato, infatti, è stato pubblicato il Decreto ministeriale che riunifica in un solo testo tutti i cinque Decreti finora emanati sul SISTRI (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) e che, dal prossimo 11 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, “cessano di produrre effetti”. Tuttavia, restano salve le proroghe finora intervenute per l’avvio operativo del sistema (1° giugno 2011) e per la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (rispettivamente, 30 aprile e 31 dicembre 2011 – art. 12, commi 1 e 2, DM 17 dicembre 2009 e Circolare del Ministero dell’Ambiente 2 marzo 2011). Inoltre, si conferma l’obbligo di tenuta di registri e formulari fino alla piena funzionalità del SISTRI. Il nuovo Regolamento chiarisce che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali attività devono iscriversi “anche” come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti. Inoltre, il Decreto in questione sposta dal 31 gennaio al 30 aprile il termine per il pagamento dei contributi annuali che migliaia di imprese italiane devono versare al SISTRI. Si tratta di un vero e proprio mutamento della disciplina di base; infatti, il 30 aprile è il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011, si registra un disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l’entrata in vigore dell’11 maggio. Tuttavia, le sanzioni decorreranno dal 1° giugno 2011 e quindi non riguarderanno i pagamenti anche se effettuati entro il prossimo 31 maggio (termine del periodo transitorio). Sotto il profilo sostanziale non si registrano importanti cambiamenti, tuttavia sono state fatte alcune modifiche che è opportuno sottolineare:
• i trasportatori in conto terzi (art. 212, comma 5, D.Lgs 152/2006) possono dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un’ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Resta fermo l’obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti;
• la non necessità di accesso al SISTRI da parte del trasportatore almeno due ore prima della movimentazione, per i rifiuti pericolosi, viene confermata per la micro-raccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione, purché i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione. Resta fermo l’obbligo per il trasportatore di compilare la scheda SISTRI Area movimentazione prima della movimentazione medesima;
• per il trasporto marittimo dei rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti SISTRI al raccomandatario marittimo di cui alla Legge 135/77. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda SISTRI Area movimentazione. All’arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destino;
• i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda SISTRI Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.
Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al SISTRI.