Multe codice strada e ricorsi. I pasticci del ministero dell’Interno

Per le infrazioni al codice della strada, a partire dal 6 ottobre, rispetto agli attuali 60, ci saranno solo 30 giorni dalla notifica del verbale per presentare ricorso al giudice di pace. Lo conferma una circolare del ministero dell’Interno.

Questa circolare, che spiega quanto contenuto in una delle manovre economiche della passata estate (art. 7 del dl 150 del 01/09/2011 [1]), e’ pasticciata e, se fosse presa alla lettera dagli organi di polizia, creerebbe un danno alla Pubblica Amministrazione e al cittadino. La circolare indica cosa debba essere scritto sul verbale a proposito dei mezzi per contestarlo: “Il ricorso deve essere presentato ….. entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale….”. La legge, invece dice “… entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento…”. La “data del verbale” non corrisponde alla data di contestazione o di notifica, per cui se fosse riportata sul verbale questa indicazione del ministero, potrebbero accadere: 1 – impugnazione e conseguente annullamento del verbale per errate informazioni;

2 – il ricorrente sarebbe indotto in errore sui tempi per la presentazione del ricorso. Bel pasticcio. Che se aggiunto alle attuali modalita’ di presentazione di un ricorso, tra cui la “tassa” minima di 37 euro introdotta lo scorso anno da questo Governo, allontana ulteriormente la giustizia dai cittadini. Logica vorrebbe che, al dimezzamento dei termini di difesa per il cittadino, corrispondesse un accorciamento dei tempi di notifica dei verbali da parte delle autorita’. Invece no! Le autorita’ continuano ad avere 90 giorni per l’invio del verbale.

Va da se’ che il legislatore, tra norme restrittive e sbilanciate a favore dello Stato, nonche’ errori, ha pensato in modo bizzarro a come risolvere i problemi dell’intasamento della giustizia: renderne piu’ difficile l’accesso.

(1) ART.7 del d.lgs.150/2011

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. omissis

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

 

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