Approvato, ieri alla Camera dei deuptati, il Ddl Concorrenza con 269 si, 168 no e 23 astenuti. Sul fronte Rc-Auto, il governo aveva ripreso l’impianto stralciato dal decreto Destinazione Italia di fine 2013, che prevedeva in sostanza l’obbligo da parte delle compagnie di attuare sconti significativia a fronte di plurime condizioni, quali l’installazione della scatola nera, l’effettuazione della riparazione del veicolo incidentato presso autoriparatori fiduciari delle compagnie, il divieto della cessione del credito ed altre clausole finalizzate alla riduzione dei costi e al contrasto delle frodi. Le commissioni parlamentari avevano già cancellato la disciplina per la riparazione del veicolo sinistrato presso una carrozzeria convenzionata, così come la restrizione (tra l’altro anticostituzionale) all’applicazione della cessione del credito. Quindi un si, di fatto e di diritto, alla pratica della cessione del credito e la piena facolta per l’assicurato di essere risarcito integralmente per la riparazione effettuata a regola d’arte presso un autoriparatore di propria fiducia. La compagnia assicuratrice potrà non risarcire il cliente, motivando compiutamente la decisione, qualora dovessero emergere incongruenze tecniche per il danno dichiarato. In merito alla ben nota questione sulla notifica dei testimoni dell’avvenuto sinistro e per gli incidenti con soli danni materiali, la compagnia assicuratrice potrà chiedere l’idntificazioni dei testimoni, ma solo a mezzo di raccomandata a/r da inviare entro 60 giorni dall’avvenuta notifica del sinistro. L’assicurato avrà l’onore di rispondere, sempre a mezzo raccomandata, entro ulteriori 60 giorni. Per quanto concerne la scatola nera e l’ausilio di sistemi rilevatore del tasso alcolemico, così come l’ispezione dei veicoli, i costi d’installazione saranno totalmente a carico delle compagnie e dovranno, obbligatoriamente, dare diritto alla fruizione di sconti significativi sul premio corrisposto dall’assicurato. L’ammontare dei predetti sconti sarà deciso da apposite procedure e tabelle demandate all’Ivass. Ulteriori corposi sconti sulle polizze saranno preposti ai residenti nelle regioni del meridione, qualora gli assicurati vanteranno un periodo di almeno 5 anni esenti da sinistri e avranno aderito all’installazione della scatola nera. Ulteriori modifiche sono state deliberate per le lesioni di lieve entità che potranno essere risarcite per danno bilogico permanente anche e solo a fronte di una perizia medico-legale visiva e senza l’apporto di costosi esami strumentali. Per le tabelle su cui si basa la quantificazione del risarcimento per danno biologico, indipendentemente dal gravità del danno patito e subito,entro 4 mesi verrà creata una tabella unica nazionale che dovrà risultare l’unica tabella di riferimento per tutto il territorio nazionale e da ritenersi di consolidata leggittimità giuridica. La parola ora passa al Senato.