La legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n.189 del 14-8-2017) come previsto dalla costituzione (art. 73 ultimo comma) è entrata in vigore il giorno 29.08.2017.
Il Governo, attraverso lo strumento del Decreto Legge, aveva tentato per ben due volte di introdurre nuove norme penalizzanti per i consumatori, indirettamente per gli artigiani, ma favorevoli alle assicurazioni. Entrambi i tentativi furono sventati da forze politiche trasversali, convergenti sulla necessità di escludere norme di ostacolo alla libera concorrenza.
I punti fondamentali della legge n. 124 del 4 agosto 2017 e di interesse primario per gli autoriparatori sono:
Comma 9. Con questa disposizione la legge sancisce il principio della libera scelta del riparatore con esclusione di qualsiasi decurtazione di quote di risarcimento rispetto alla riparazione convenzionata. Importantissimo poi che, per ottenere il risarcimento pieno, l’autoriparatore deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122: questo esclude la risarcibilità di riparazioni eseguite da autoriparatori clandestini in concorrenza sleale. Inoltre, per la prima volta la legge riconosce la funzione di garanzia dell’emissione della fattura ed esclude, di fatto, il risarcimento senza riparazione o senza emissione di fattura, con indubbio vantaggio per chi è in regola con le normative.
Comma 24. La norma, anch’essa di massima importanza, introduce il pieno riconoscimento per legge del risarcimento con cessione del credito. Da notare che la procedura è di fatto riservata agli autoriparatori in regola con i requisiti professionali e fiscali.
Tutto ciò premesso, a nostro modesto avviso, viene invece interpretata e tirata per la cosiddetta “giacca” la norma di cui al comma 10 della suddetta legge.
Il comma 10 viene commentato da diverse parti come parte attrice del tavolo tecnico con l’Ania al fine di convergere su un protocollo di cooperazione per interventi coperti da garanzia assicurativa.
Lo stesso comma 10 viene ripreso nella documentazione introduttiva del tavolo tecnico: in attuazione dell’art. 1, comma 10………al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, prevede che le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione (CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani), l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni dei Consumatori definiscano d’intesa fra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’148, comma 11-bis, del Codice delle Assicurazioni private ……………………..
Quindi, linee guide per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte, ecco cosa realmente disciplina la norma di cui al comma 10 e non certo, come qualcuno vuole fare intendere, la chiamata a sedersi intorno a un tavolo per determinare protocolli e/o linee guida per la liquidazioni dei sinistri.
Si fa fatica a comprendere come si possa interpretare e forzare in ottica diversa la norma di cui al predetto comma.
L’abbozzata, o draft come direbbero gli anglosassoni, documentazione dello stato dell’arte della trattativa, ingloba una serie di miscellanea, non particolarmente strutturata: tra la ricerca di definire delle linee guida per la riparazione a regola d’arte e la configurazione di flussi per la gestione e liquidazione danno con pagamento diretto all’autoriparatore.
Al punto “Garanzia di un servizio riparativo di standard elevato con particolare attenzione alla sicurezza veicoli” viene indicato, come giusta soluzione, che gli interventi di ripristino delle vetture danneggiate saranno da effettuare secondo gli standard delle Case Automobilistiche e con rilascio di una garanzia di 2 anni.
Tutto bello e giusto, fatto salvo la domanda: in che modo, con quali strumenti, con quale livello di accesso ed a che costi l’autoriparatore indipendente potrà garantirsi l’informazione e la formazione agli standard di processi riparativi normati dalle case Automobilistiche per tutte le loro gamme modelli/versioni?
Qualcuno s’è mai posto questa domanda e si sarà mai dato una risposta? Dubitiamo seriamente.
Già all’origine il legislatore ha forse sbagliato o forse visto giusto nell’evitare il coinvolgimento delle Case Auto al tavolo tecnico. Secondo noi ha sbagliato poiché i soggetti invitati non hanno il Know How per definire cosa significa effettuare una riparazione a regola d’arte, di contro ha forse visto giusto poiché la risposta delle Case Auto sarebbe stata molto semplice: gli automobilisti/assicurati possono accedere alle reti di assistenza autorizzata nelle quali viene garantita una riparazione a regola d’arte, secondo gli standard delle Case e con personale formato (a pagamento) in via continuativa.
Notiamo, quindi, sia una sorta di “confusione trasversale” che un elevato stato di disinformazione, spesso proditoriamente distorta. E’ questo ciò che emerge dalle richieste pervenute in redazione a seguito degli ultimi articoli. Conseguentemente a tutto ciò, è facile, grazie alla disinformazione nella quale versa la categoria dare luogo ad usi e costumi, probabilmente innescati dall’inesperienza unitamente alla carenza di saper coinvolgere e fare spesa di saggezza. Di certo le connotazioni monocratiche, “impreziosite” da atteggiamenti irrituali e irriguardosi non fruttano e il nostro paese insegna, basta guardare la reputazione dei nostri politici.