Primizia Ford: il proteggi portiere attivo

fordFord sta sviluppando, ed è una primizia nel settore, un sistema attivo di protezione delle portiere. Si chiama Door Edge Protector (da gennaio sulla Focus) e impedisce al bordo della porta di danneggiarsi quando viene aperta grazie ad un piccolo paraurti che fuoriesce subito. Secondo stime Ford, riparare un bordo può costare fino a 300 Euro.

Aumentano i furti delle auto a noleggio

furto_autoOltre 40 milioni di Euro. È il danno provocato al settore e quantificato dal Rapporto Aniasa sul costante aumento dei furti di veicoli a noleggio a breve e lungo termine. Lo scorso anno sono sparite nel nulla 3.300 vetture a noleggio (+6% rispetto al 2009 per il noleggio a breve termine, +5,5% per quello a lungo termine) ed è per questo motivo che gli operatori del settore scelgono sempre più di equipaggiare i propri veicoli con il sistema LoJack. Grazie all’avanzata tecnologia a radio frequenze e alla collaborazione diretta con le Forze dell’Ordine, il sistema garantisce una percentuale globale di successo del 90% e tempi medi di recupero entro le 24 ore. A preoccupare maggiormente le aziende del rent-a-car è il calo dei recuperi dei veicoli rubati.

 

Continua la guerra fredda verbale tra Suzuki e VW

suzukivolkswagen_1Nuovo capitolo in quella che possiamo ormai definire come guerra fredda verbale tra Suzuki e Volkswagen. In una lettera inviata al Presidente del Gruppo VW, Martin Winterkorn, il Chairman Osamu Suzuki ha infatti chiesto che VW ritratti le recenti dichiarazioni sulla presunta violazione da parte di Suzuki dei termini dell’accordo stipulato nel dicembre del 2009 a causa dell’intesa siglata dalla Casa nipponica con Fiat per la fornitura di motori che equipaggeranno il futuro modello che Suzuki produrrà in Ungheria. Secondo Osamu Suzuki “Da quella dichiarazione pubblica la reputazione globale del marchio Suzuki è stata seriamente danneggiata”. In pratica, da Tokyo si chiedono scuse ufficiali entro la fine del mese, scuse che però difficilmente arriveranno da Wolfsburg. Osamu Suzuki ribadisce di aver negoziato per mesi la possibilità di utilizzare motori fabbricati da Volkswagen, ma le richieste non sono mai state esaudite e quindi Suzuki ha notificato alla partner che non avrebbe usato i suoi diesel. La missiva ripercorre anche la genesi dell’alleanza e i motivi che hanno portato al quasi certo divorzio. “L’intesa – recita Suzuki – è stata avviata a seguito di un approccio da parte di Volkswagen che ci chiese di acquistare una parte delle loro azioni per permettere loro di effettuare trasferimenti di tecnologia a Suzuki, principale scopo della collaborazione. E abbiamo anche acquistato azioni VW. Tuttavia, ci siamo resi gradualmente conto che non riuscivamo in realtà ad avere l’accesso promesso alla loro tecnologia. Con pazienza abbiamo continuato a sforzarci di mettere in pratica la partnership che sarebbe vincente per entrambi i Gruppi. Ma la collaborazione non porta i vantaggi attesi e si è trasformata in una palla al piede per la nostra indipendenza gestionale”. La lettera del manager giapponese si conclude con il desiderio di rompere l’alleanza e il rapporto di partecipazioni incrociate con il Gruppo tedesco. Puntuale è arrivata la risposta di Volkswagen che ha confermato la sua posizione ripetendo che l’acquisto di propulsori diesel da un altro costruttore viola i contenuti base dell’accordo. “Chiediamo a Suzuki di correggersi nei tempi previsti e non capiamo come la richiesta di diritti stabiliti per contratto possa danneggiare la reputazione”. L’irritazione di Wolfsburg nasce anche dal fatto che la lettera di Osamu Suzuki è stata resa pubblica. “Si tratta di comunicazioni interne, certe azioni plateali non aiutano nell’attuale situazione”. La sostanza è che Suzuki vuole assolutamente divorziare riacquistando il 19,9% di quota ceduta a VW, mentre quest’ultima non molla la presa convinta ancora di poter realizzare importanti sinergie con l’alleata.

 

 

Anas: risarcimento del danno subito

Con sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 18 luglio 2011, sentenza n.. 15720, l’Anas deve pagare i danni all’automobilista investito da una frana, anche se questa proviene dal terreno di un privato. Infatti, la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. si applica alle situazioni di pericolo che si possono verificare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, e va esclusa quando l’evento è imprevedibile, o perché causato dallo stesso utente, o perché dovuto ad un’alterazione “repentina dello stato della cosa”. Nel caso analizzato, però, vanno tenute nella debita considerazione soprattutto due circostanze che proverebbero la prevedibilità dell’evento: negli anni precedenti, quel tratto stradale era già stato interessato da sfaldamenti – di piccola entità, ma comunque tali da indurre le Ferrovie dello stato a mettere in sicurezza i binari a ridosso della zona-; tali crolli erano stati presi in considerazione, come risultava da una relazione tecnica, anche dalla stessa Anas, che aveva predisposto delle opere, per fronteggiare lo stesso problema. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 luglio 2011, n. 15720

Cassazione: sentenza omissione di soccorso

cassazioneCorte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 giugno 2011, n. 25668. E’ omissione di soccorso anche se l’automobilista che ha causato il sinistro si accerta sommariamente delle condizioni fisiche della parte lesa, ma si allontana minimizzando senza dare aiuto e senza nemmeno fornire i propri dati. Il reato di cui al combinato disposto dell’articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e di “prestare assistenza alle persone ferite” da parte dell’utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, e’ punibile a titolo di dolo. Per la punibilita’ e’ cioe’ necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente, oltre l’evento dell’incidente, il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuto e voluto dall’agente. A tal fine e’ pero’ sufficiente anche il dolo eventuale che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso l’esistenza: cio’ significa che rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, e’ sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalita’ di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, per l’agente si rappresenti la probabilita’ – o anche la semplice possibilita’ – che dall’incidente sia derivato un “danno alle persone” e che queste “necessitino di assistenza” e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 34134, 13.7.2007, Rv. 237239). Sussiste, pertanto, il dolo eventuale se l’investitore, dopo aver avvicanto il danneggiato e chiesto come stava, si è allontanato – nonostante quest’ultimo gli avesse risposto che gli faceva male una spalla – senza dare aiuto e senza nemmeno fornire i propri dati. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 giugno 2011, n. 25668