LA COMMISSIONE PER IL SOCCORSO STRADALE CHE OPERA NELL’AMBITO DI ANC-CONFARTIGIANATO HA PRESENTATO AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI BARTOLOMEO GIACHINO UN DOCUMENTO PER OTTENERE UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SULL’AUTOTRASPORTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO. SOLLECITATO UN INCONTRO TECNICO AD HOC PER APPROFONDIRE LA MATERIA.
Pro – memoria per Sottosegretario Bartolomeo Giachino
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO
N. 1071/2009 e n. 1072/2009
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio ritengono che “ il trasporto di veicoli
danneggiati o da riparare” siano esentati da ogni autorizzazione di trasporto
( vedi art.1 comma 5 lettera b Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21-10-
2009 G.U.C.E. L.300/72 del 14.11.2009).
Le motivazioni di queste scelte si riscontrano nelle considerazioni del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21-10-2009 che al punto (6) così recita: “
Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l’esercizio
della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere
applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile.
Tuttavia, non è necessario includere nell’ambito di applicazione del
presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente
trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti”.
E tali considerazioni sono riprese al punto (7) del Regolamento (CE) n.
1072/2009 del 21-10-2009 in cui si ribadisce che “occorre mantenere un
regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra
licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, ( e precisamente il
trasporto di veicoli danneggiati o da riparare) in ragione del loro carattere
particolare”.
Come su può notare il legislatore ritiene giustamente che non può essere
assoggettata ad autorizzazione il trasporto di veicoli guasti stante il loro
carattere particolare e la piccolissima incidenza che questo tipo di trasporto ha
nel mercato globale del trasporto.
E tra i mezzi di trasporto non è forse il carro attrezzi il veicolo più idoneo
e più sicuro per il trasporto di veicoli danneggiati o guasti ?.
Pertanto, come più volte ribadito, l’attenzione degli organi di controllo
deve focalizzarsi sulle cose trasportate ( veicoli danneggiati o guasti) e non sul
mezzo di trasporto utilizzato. Ed il soccorso stradale (meccanico) rientra
sempre nell’ambito del trasporto di veicoli guasti o danneggiati
indipendentemente dalla distanza e dai Km percorsi.
E solo in ragione della sicurezza stradale e della salute delle persone si
impone il rispetto dei tempi di guida e di riposo con il funzionamento del
cronotachigrafo dopo un ragionevole tempo.
E’ presumibile che non vi sia alcuna necessità di controllo circa la salute
delle persone per chi opera nel raggio di azione di 100 Km dalla propria base
operativa. Da 0 a 100 ed oltre è sempre un trasporto con la differenza che nel
primo caso non richiede tempi di sosta stante il breve tragitto.
Roma, 25 maggio 2011