Europa Gruppi: bene BMW, Fiat perde oltre l’8%

L’Acea ha reso noti i dati di vendita in Europa che in giugno hanno registrato una flessione dell’8,1 sullo stesso mese del 2010. Complessivamente sono stati venduti 1.272.904 veicoli (compresi i 70.981 dei nuovi membri UE). Nel primo semestre il settore ha perduto l’1,8% per un totale di 7.350.534 unità.

 

Analizziamo ora l’andamento di giugno per Gruppi e brand. Si fa fatica trovare un Gruppo che si sia salvato dal segno meno. È il caso della BMW, che ha guadagnato il 2,1% grazie al boom MINI (+21,8%) a compensare il calo della Casa madre, e della Ford, in crescita comunque limitata allo 0,7%. Male tutti gli altri Gruppi, a partire dalla leader Volkswagen, sebbene soltanto dello 0,5%. A Wolfsburg non sono bastate le ottime performance dei marchi Audi e Skoda. Pesanti i flop di Renault (-20,7%) e Toyota (-26,7%), meno consistenti quelli incassati da PSA (-12%), General Motors (-9,7%, stabile Chevrolet) e Daimler (-2,5%). Sulla stessa falsariga negativa l’andamento del Gruppo Fiat, in flessione dell’8,4% a meno di 93 mila unità per una quota comunque stabile al 7,3% (ok Lancia e soprattutto Alfa Romeo). Tra gli altri brand, trend al rialzo per le coreane Hyundai e Kia e per Volvo, al ribasso per le restanti giapponesi, Jaguar, Land Rover e Chrysler.

 

Risarcimento danni: la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune

In tema di risarcimento danni, la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione. Anche il riempimento della buca ad opera della pioggia, pur avendo contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose), non costituisce causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità, ma è piuttosto una circostanza di fatto che invece aggrava gli effetti del vizio di manutenzione. La pioggia è infatti un evento normale e largamente prevedibile e non va confusa con una causa di interruzione del nesso causale quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 maggio 2011, n. 11430.

 

Riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente

In materia di responsabilità civile va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente more uxorio di questa, pur richiedendo però che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie dal vincolo coniugale. Sulla base di questi presupposti sussiste il diritto al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un vincolo di filiazione naturale alla vittima del sinistro, ancorché non legalmente riconosciuta, laddove tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime caratteristiche di quello tra genitore e figlio legittimo o naturale riconosciuto. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 giugno 2011, n. 12278

Cassazione: se non si è prudenti alla guida, non serve rivendicare la precedenza

A nulla serve rivendicare di avere la precedenza se viene provato che non si è stati prudenti alla guida. È questo il contenuto della sentenza n. 26657/2011 della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che è necessario “accertare il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa”.

 

Con l’esortazione ai giudici di merito a non applicare “alla lettera” il codice della strada, Piazza Cavour ha confermato l’assoluzione di un centauro che aveva procurato lesioni gravissime al conducente di un’autovettura che, senza rispettare la precedenza, aveva impegnato l’incrocio. L’uomo aveva travolto l’auto che non aveva rispettato l’obbligo della precedenza e i giudici di primo grado lo avevano scagionato da ogni colpa in relazione all’accusa di lesioni personali colpose in quanto si era ritenuto rilevante il fatto che l’altra parte non avesse rispettato il segnale di precedenza. Il verdetto veniva poi ribaltato dalla Corte d’Appello la cui decisione è stata poi confermata dalla Cassazione che esorta i giudici a non applicare il codice della strada senza l’analisi concreta del fatto e di eventuali profili di colpa: nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che pur avendo la precedenza, l’uomo non è riuscito a porre in essere una manovra di rallentamento che avrebbe facilmente consentito di evitare l’impatto a causa della velocità.

 

Autoriparatori indipendenti: identificazione dei pezzi di ricambio

L’Unione Europea introduce l’obbligo per i costruttori di fornire agli autoriparatori indipendenti i dati numerici necessari all’identificazione dei pezzi di ricambio. La Gazzetta Ufficiale dell’UE del 16.6.2011 ha pubblicato il regolamento UE 566 dell’8 giugno 2011 che rappresenta un reale e ulteriore passo avanti per la libera circolazione delle informazioni tecniche poiché costringe i costruttori a fornire agli indipendenti i dati numerici necessari all’identificazione dei pezzi di ricambio alle stesse condizioni dei meccanici e dei concessionari autorizzati. Nulla era previsto, infatti, per facilitare l’identificazione dei ricambi originali da parte degli indipendenti. Come è noto, l’identificazione dei ricambi è legata al codice VIN (Vehicle Identification Number, il numero di identificazione del Veicolo). Questo codice, che traccia la vita del veicolo (luogo di produzione, componenti con i quali è costruito, ecc …) è indicato nei cataloghi elettronici messi a disposizione delle reti delle marche. Era, pertanto, molto difficile per i distributori indipendenti, non avendo accesso (o difficile accesso) ai cataloghi elettronici dei Costruttori e quindi ai codici VIN, di identificare con chiarezza il veicolo, i suoi componenti e le applicazioni dei ricambi, al fine di rispondere alle attese dei riparatori.

 

La Commissione europea, che ha messo in evidenza in questo caso un rischio di monopolio dei Costruttori sulle informazioni tecniche, ha reso obbligatorio la messa a disposizione dei codici VIN all’insieme degli operatori indipendenti. Questa misura contenuta nel regolamento (566/2011) e che emenda il regolamento Euro 5, non è per altro l’unico passo avanti. Il regolamento prevede anche che i Costruttori forniscano a tutti gli operatori i tempi di riparazione stimati per tutti i nuovi modelli di veicoli. Dal 2006, la Commissione europea ha a cuore l’argomento del mantenimento di una reale concorrenza sul mercato del Post Vendita e ha messo in piedi delle guide per evitare che i Costruttori possano elaborare delle strategie che mirino ad eliminare gli indipendenti del mercato dei ricambi. Oltre al regolamento sugli accordi verticali (330/2010, 461/2010, ndt ), il regolamento Euro 5 (715/2007 e successivo 692/2008) entrato in vigore nel 2010 impose in particolare ai Costruttori di fornire agli indipendenti un accesso normalizzato e senza restrizioni alle informazioni tecniche.