Come preannunciato, lo scorso 25 giugno si tenuto a Roma un convegno organizzato dal locale Ordine degli Avvocati e dal titolo “La Cessione di Credito e L’Azione di Risarcimento“. Il prof. Gallone, nella relazione ha descritto le caratteristiche del contratto di cessione di credito con rinvio agli art. 1260 evidenziando come la cessione di credito sia un contratto consensuale in relazione al quale non occorre il consenso del debitore.La cessione di credito è un contratto consensuale, e che quindi si perfeziona per effetto del semplice consenso delle parti (Cass. n. 13954/06).Si evidenzia come in tutti i casi previsti dalla legge, il divieto di cessione è posto a tutela non del debitore ma bensì del creditore. La Cassazione si è pronunciata favorevolmente sulla cedibilità dei crediti futuri (Cass. 551/12), sperati (Cass. n. 4040/90) inesigibili (Cass. 7083/01) illiquidi (Cass. 3965/12). In particolare, con relazione ai crediti illiquidi, è stato affermato che sono cedibili anche i crediti illiquidi derivanti da fatto illecito (Cass. 2812/86). A quest’ultima categoria appartiene il diritto al risarcimento del danno r.c. auto, ceduto correntemente dal proprietario del mezzo al riparatore. Sono quindi erronee le sentenze di merito (ad esempio Gdp di Roma 26.825/12 e Gdp di Roma 37155/12) le quali affermano che la cessione del credito rc auto, in relazione ai danni materiali è vietata, avendo ad oggetto un credito futuro, dal momento che, come affermato dalla Cassazione, il credito risarcitorio è attuale ed esiste già nel momento in cui si verifica l’illecito. Infine va precisato che viene considerato cedibile anche il solo danno da fermo tecnico (Cass. 51/12); tale danno risulta dovuto al danneggiato anche in assenza di prova specifica (Cass. N.6907/12, Cass. N. 7781/10, Cass. N. 1688/10). Si sottolinea, sempre in relazione al fermo tecnico ed alla sua liquidazione presuntiva l’indirizzo stabilito dalla Cassazione con la sentenza 6907/12, in quanto contrario ad una giurisprudenza minoritaria e negazionista, che richiedeva la prova specifica del danno ( Cass. N. 17135/11 e Cass. 5543/11). Successivamente all’intervento, i relatori hanno brevemente riferito la propria convinzione relativa alle clausole di divieto di cedibilità del credito inserito nei contratti di talune compagnie di assicurazione (Vittoria, Allianz, Zurich)…. L’opinione unanime è risultata essere che tali clausole non siano opponibili al danneggiato, consistendo l’azione data ex art. 149 in una sostituzione fittizia della della compagnia del danneggiato a quella del responsabile nella legittimazione passiva. La tipologia di azione non è un’azione sorgente da contratto, ma da fatto illecito, motivo per cui l’assicuratore convenuto in giudizio a questo fine, non potrà, in ogni caso, opporre eccezioni derivanti da contratto, ma soltanto eccezioni derivanti dal fatto illecito genetico del sinistro.
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