La terza sezione civile della Cassazione, con sentenza numero 3965 del 25 gennaio 2012 e pubblicata in data13 marzo, ha sancito che la cessione del credito nell’ambito del risarcimento danni RC-AUTO è legale. Il credito per il danno materiale subito dall’auto in seguito all’incidente può essere ceduto dal danneggiato ad un terzo, mentre restano invece escluse le lesioni fisiche. Elemento importante è che il cessionario può essere il carrozziere, incaricato dal danneggiato alla riparazione del veicolo e che quindi potrà farsi carico di citare in giudizio il responsabile dell’incidente e la relativa Compagnia Assicuratrice. Per cui, sempre secondo la Cassazione, non esiste alcun vincolo giuridico alla cessione del credito.L’interpretazione relativa all’articolo 18 della legge 990 del 1969, presente nel recente Codice delle assicurazioni, vale per i crediti con riferimento al danno corporale ovvero alle lesioni fisiche. Dal momento in cui la cessione del credito tra il danneggiato e l’autoriparatore viene formalizzata, quest’ultimo è legato da un nesso di causalità con il sinistro, quindi ha il dovere di provvedere all’intervento riparativo così come il diritto di ricevere il risarcimento delle spese dal danneggiante e dalla relativa Compagnia Assicuratrice. Per il danneggiato e per l’autoriparatore, la cessione del credito si dimostra uno strumento valido, prezioso e considerata la crisi economica di forte attualità
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