Ci risiamo, nuovamente grandi manovre da parte delle lobby e dei politici compiacenti. Con la collaborazione dello studio legale Marchetti-Santini-Troni, riportiamo il testo integrale della missiva inviata oggi, 11 febbraio, dal predetto studio legale ai componenti della X Commissione Permanenente presso il Senato della Republica. Sarebbe auspicabile, come già successo in precedenti ed analoghe occasioni, il coinvolgimento e la sensibilizzazione posto in essere dagli autoriparatori verso i propri politici locali.
AI COMPONENETI DELLA
DELLA X COMMISSIONE PERMANETE
SENATO DELLA REPUBLICA
Oggetto: Proposte di modifica DDL n. 2085
Gli scriventi avvocati presa visione delle proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all’articolo 6 nr. (emendamenti 6.4 6.5 6.6 seconda formulazione) ed all’articolo 10 (emendamenti 10.8, 10.12, 10.13 e 10.14) esprimono il suo più totale dissenso per i seguenti motivi.
Le proposte di modifica, si pongo in maniera nettamente antitetica con quanto emerso nei numerosi incontri istituzionali ed in sede di audizioni parlamentari dello scorso 11.11.2015 evidenziando un attacco cinico al principio sacrosanto del giusto risarcimento del danno in favore di meri interessi economici delle compagnie di assicurazioni
L’art. 10, improntato a snaturare l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, modificando l’ultimo capoverso del comma 2-bis, dilata di ulteriori 60 giorni il termine concesso ai danneggiati per poter eventualmente agire in giudizio in base a valutazioni soggettive della Compagnia,abolendo di fatto il controllo dell’IVASS previsto nel vecchio testo del 148 2bis e dando di fatto la possibilità alla compagnia di ritardare di altri 60 giorni il risarcimento impedendo addirittura di proporre la domanda giudiziale in contrasto con gli art. 111 e con l’art,24 della Costituzione e di fatto negando al cittadino il diritto ad essere risarcito in termini ragionevoli il tutto senza il controllo di nessuna autorità indipendente dando l’autorizzazione esplicità alle compagnia di poter ritardare l’indennizzo a suo piacimento, con tutti i risvolti diretti ed indiretti che questo comporta sia per i cittadini che per il modo delle imprese che ruota nel settore delle autoriparazioni . A più riprese e in particolar modo nelle audizioni parlamentari è stato denunciato il modus operandi delle imprese assicurative, che in occasione delle liquidazioni dei danni pongano in essere una serie di condotto dilatorie del tutto prive di ogni fondamento con il solo intento di sospendere i termini di formulazione dell’offerta. In questo modo non solo si avvallano tali censurabili comportamenti ma addirittura si autorizza l’assicuratore a non formulare l’offerta e si impedisce al danneggiato di agire in giudizio, divieto deciso dal debitore che in quel giudizio dovrebbe essere convenuto.
In tale modo, l’approvazione degli emendamenti 1.08 Testo 1 e 2 creerebbe una vero e proprio blocco della procedura liquidativa lasciando il danneggiato privo di qualsiasi strumento per accertare la veridicità delle contestazioni sollevate dalle imprese assicurative, con una ingiustificata compromissione dei propri diritti costituzionalmente statuiti.
Paradossali gli emendamenti 10.12 e 10.13, che integrano all’art. 10 il “comma 2-bis” proponendo la modifica dell’art. 2947 del codice civile, inseriscono un termine per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, che se non rispettato comporterà la decadenza dall’azione risarcitoria
Prive di qualsiasi ragione giuridica sono le proposte di modifica dell’art. 6 (6.4 6.5 6.6), come più volte denunciato dato che non si possono imporre alla procedura preclusioni non previste dal Codice di Rito e per di più riguardanti una sola delle parti, visto il disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.
Imporre per legge un obbligo, “a pena d’inutilizzabilità”, di compiere la preventiva “identificazione” dei testimoni, in ipotesi oggetto di ricerca a mezzo di indagini difensive, a una controparte privata lede comunque le prerogative del diritto alla difesa del danneggiato a fronte delle condotte poste i essere dalle compagnie di assicurazioni che con prassi del tutto discutibili e con l’utilizzo dei “famigerati” accertatori provvedono a sentire i testimoni per conte dalle imprese per “verificarne l’attendibilità”.
Oggetto di censura sono poi gli emendamenti (3.40 3.41 3.44 3.45) annunciati in tema di risarcimento dei danni materiali volti a consentire nuovamente l’ introduzione di clausole vessatorie nei contratti che vanno a modificare l’enunciato secondo il quale il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno “fatta salva la libertà contrattuale” o attraverso analoghi formulati. La libertà contrattuale di fatti non necessita di norma ricognitiva e enunciarla permette solo il contenzioso volto a legittimare clausole vessatorie e anti concorrenziali.
Avv. David Marchetti Avv. Gian Luca Santini
Avv. Matteo Troni Avv. Gabriele Marchetti
Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa 6.4, 6.5 e 6.6)
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta 6.4, 6.5 e 6.6 testo 2).
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-mine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-mento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause con-cernenti la responsabilità civile da circola-zione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Testo emendamenti:
6.4 DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.4 (testo 2) DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.5 ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.5 (testo 2) ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.6 MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.6 (testo 2) MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)
1. Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di ano-malia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di peri-zia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.” 10.8 testo 2
2. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva-zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente da-gli organi di polizia stradale di cui all’arti-colo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circo-stanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rileva-mento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la san-zione amministrativa ai sensi dell’articolo 193»
2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore” 10.12, 10.13 e 10.14
Testo emendamenti:
10.8 SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura”».
10.8 (testo 2) SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”».
10.12 MANDELLI, PELINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.13 SCALIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.14 DI BIAGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
Leggenda:
Art. 148.
(Procedura di risarcimento)
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”