La Commissione Europea ha recentemente autorizzato gli aiuti di stato da 133 milioni di Euro concessi dal Governo ungherese ad Audi per il suo nuovo programma di investimenti nello stabilimento di Gyor. Il progetto consentirà la creazione di 1.200 nuovi posti di lavoro nella fabbrica garantendo benefici occupazionali anche all’indotto. Audi è attiva a Gyor con un impianto per la produzione di auto ed uno per l’assemblaggio di motori. Dall’apertura, Audi Hungaria Motor vi ha già investito oltre 1,2 miliardi di Euro.
Colpo di frusta: nel risarcimento sono compresi gli interessi da mancato guadagno
Oltre al risarcimento del danno per le lesioni riportate, alla vittima del sinistro che ha subito il “colpo di frusta” vanno corrisposti anche gli interessi per mancato guadagno per il periodo intercorrente tra la data del sinistro fino al pagamento. Se l’infortunato prova che l’incidente è stato provocato da un altro veicolo rimasto sconosciuto, potrà proporre l’azione tesa al pagamento direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, senza indicare che la stessa è designata dal Fondo di garanzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, dodicesima sezione, nella sentenza n. 12540/2015, in accoglimento del ricorso di un automobilista. L’uomo stava percorrendo una strada consolare, ma, a causa di una vettura che intralciava di traverso la carreggiata, era costretto a rallentare fino a fermarsi.Nonostante avesse segnalato lo stop con l’accensione delle quattro frecce, veniva tamponato violentemente da un veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità alle sue spalle. L’auto del ricorrente veniva sbalzata in avanti a seguito dell’impatto, ribaltandosi più volte, mentre l’investitore si allontanava di fretta dal luogo dell’incidente.Per tali ragioni l’uomo conveniva in giudizio direttamente la compagnia assicurativa per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia l’assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della notifica per non aver il ricorrente indicato che la stessa era stata convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia e, in aggiunta, sosteneva la totale infondatezza della richiesta risarcitoria. Tuttavia, per il Tribunale è la domanda del ricorrente a meritare accoglimento: precisano i giudici che la vittima del sinistro stradale provocato da un veicolo sconosciuto può promuovere azione diretta contro l’assicurazione incaricata, senza all’uopo essere necessaria l’indicazione della designazione operata dal Fondo di garanzia. Nel caso di specie l’automobilista ha diritto non solo al risarcimento del danno per il colpo di frusta patito, ma anche di una maggiorazione degli interessi per il mancato guadagno dalla data del sinistro fino al giorno della liquidazione.
Ddl concorrenza, in arrivo modifiche sulle assicurazioni
Le assicurazioni e l’energia sono al centro dei primi sub emendamenti che iniziano a modificare il disegno di legge sulla concorrenza, all’esame della Commissione Industria del Senato. I relatori del documento, Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino (Ap), hanno presentato al governo e alla maggioranza le possibili modifiche. Il provvedimento, come si ricorderà, è stato promosso dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, approvato dal governo quasi un anno fa, il 20 febbraio del 2015, e l’esame alla Camera è terminato il 7 ottobre scorso. Sfoltiti gli oltre 1.200 emendamenti piovuti su Palazzo Madama, tra oggi e domani potrebbe essere deciso, ad esempio che non sarà l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) a praticare sostanziosi sconti sulle polizze per quegli automobilisti che non fanno incidenti per cinque anni e sono residenti in Regioni , come la Campania, dove il costo medio del premio è superiore alla media nazionale.Secondo la riformulazione di un articolo del ddl concorrenza, gli sconti saranno decisi direttamente dalle assicurazioni e l’Ivass si occuperà di verificare la trasparenza delle offerte e di controllare l’effettiva applicazione degli sgravi.Inoltre, qualche modifica potrebbe interessare, in caso di incidenti automobilistici gravi, i rimborsi sulle macro lesioni dei cittadini: la Camera aveva deciso di adottare le tabelle usate dal Tribunale di Milano, mentre i senatori sembrano orientati a stabilire diversi parametri di riferimento, come chiesto più volte dalle compagnie assicurative che minacciano di aumentare i premi su tutto il territorio nazionale se dovessero aumentare gli standard dei risarcimenti.
Innalzato il limite dei pagamenti in contante
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dal 01 gennaio 2016 Il comma 899 della Legge di Stabilità ha infatti modificato l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa in tema di antiriciclaggio) che ora prevede quanto segue: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, il nuovo limite di utilizzo del contante passa da 1.000 a 3.000 euro tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Ricordiamo che il “vecchio” limite dei 1.000 euro rimane comunque valido limitatamente a:
– per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (c.d. “money transfer”); alle seguenti categorie di operazioni:
– per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni (le pensioni pertanto di importo pari o superiore a 1.000 euro continueranno a dover
essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili);
– per gli assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità (come in passato, gli assegni emessi per importi pari o
superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità).
Incidente stradale: concorso di colpa
Incidente stradale: concorso di colpa se il conducente non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Per liberarsi dal concorso di colpa in caso di incidente stradale, il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 124/2016. In sede di merito, era stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente, in concorso di colpa, nella misura del 50% per un sinistro occorso tra lui e un veicolo antagonista. Dinnanzi alla Corte di Cassazione, l’uomo contesta la colpa paritaria attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro dal Tribunale: l’accertata invasione dell’opposta corsia di marcia, da parte del convenuto, sarebbe stata circostanza di fatto di per sé idonea a ritenere dimostrata la sua colpa esclusiva. Motivi infondati secondo gli Ermellini, i quali evidenziano che in sede di merito è stata ritenuta in via presuntiva la colpa concorrente e paritaria dei due conducenti, ex art. 2054, comma 2, c.c., sul presupposto che il ricorrente “non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata”. Vale quindi il principio secondo cui, se dalle prova emerge il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuire a costui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve accertarsi al contempo che “l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza”, poiché “egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che a causa delle dimensioni della strada, una velocità moderata avrebbe consentito all’attore di evitare l’impatto con la vettura che ha invaso l’opposta corsia di marcia. Infine, per i giudici della Corte è stato anche correttamente liquidato il danno in misura pari a valore commerciale del mezzo danneggiato e non al costo delle riparazioni, poiché queste risultavano avere un prezzo superiore al primo. La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, precisa il Collegio, “quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”.