Gas fluorurati: attivo registro & obbligo iscrizione

Gas fluorurati, attivo il Registro. Obbligo di iscrizione per poter operare. Con l’attivazione del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, avvenuta il 15 febbraio 2013, e con l’approvazione del decreto che definisce le sanzioni, si è completato lo scenario legislativo sui gas fluorurati a effetto serra. Ricordiamo che l’art. 13 del dpr_43/2012 ha recepito anche in Italia il Regolamento CE 842_2006 sui gas fluorurati a effetto serra e ha previsto l’obbligo di iscrizione al Registro per poter operare. L’obbligo prevede il superamento di un esame teorico e pratico per poter ottenere il cosiddetto “patentino frigoristi” che riguarda non solo i frigoristi ma tutti coloro che operano a contatto con i gas (attività di installazione, manutenzione, riparazione, recupero). Il decreto sanzioni prevede sanzioni penali, riferite al commercio di apparecchiature e prodotti contenenti i gas serra, e amministrative per chi contravviene agli obblighi formativi. L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di non applicare la tassa di concessione governativa (168 euro) per l’iscrizione al Registro.

Obbligo di iscrizione: chi riguarda
Devono iscriversi al Registro, e quindi aver superato l’esame teorico e quello pratico, gli impiantisti (addetti e/o titolari) che operano a contatto con i gas fluorurati.L’obbligo riguarda anche gli autoriparatori che intervengono per la manutenzione di impianti mobili (condizionatori installati su autoveicoli contenenti i gas fluorurati).

Chi è esente
Un recente chiarimento del Ministero dell’Ambiente ha chiarito che l’esenzione degli autoriparatori dal campo di applicazione del DPR è prevista “solo se vengono effettuate operazioni di mera ricarica, ossia circoscritte al solo rabbocco della quantità di gas ancora presente nell’impianto fino al suo riempimento, senza che, in termini netti, rimanga da questa operazione alcuna quantità di gas (per altre operazioni o in attesa di smaltimento)”. Se invece, l’attività di raccolta e stoccaggio dei gas vengono comunque effettuate, l’autoriparatore e l’impresa dovranno necessariamente iscriversi al Registro nazionale e l’addetto alle operazioni sui gas dovrà effettuare il corso di formazione in vista dell’ottenimento dell’attestato.

Tempi
Gli addetti (titolari e/o dipendenti) e le imprese devono iscriversi al Registro entro il 12 aprile 2013.L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per poter ottenere entro 6 mesi dall’iscrizione:
un attestato, che verrà rilasciato a seguito del completamento di un corso di formazione per le persone addette e il superamento di un esame,
un certificato di qualità che validerà le procedure aziendali inerenti i gas fluorurati.
Cosa deve fare il personale addetto
Il personale tecnico addetto (titolare e/o dipendenti) per ottenere l’attestato dovrà superare un esame che consiste in
una prova teorica con quiz a risposta multipla sui temi della termodinamica, impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale,
una prova pratica in un centro autorizzato.
L’attestazione del personale risulta una qualifica legata unicamente alla persona e considerata come una vera e propria qualifica professionale. Gli impiantisti dovranno seguire il percorso illustrato, mentre gli autoriparatori che rientrano nel campo di applicazione della normativa, dovranno ottenere un semplice attestato di formazione base.

Cosa deve fare l’impresa
L’impresa, per poter ultimare l’iscrizione al Registro, dovrà dotarsi di un piano delle procedure e delle attrezzature necessarie per svolgere le operazioni. Il piano deve essere validato da un organismo di certificazione.

Documenti da scaricare:

Regolamento CE 842_2006 (PDF)
Decreto (PDF)