Con la circolare n. 26868 del 30 ottobre 2018 è stata resa nota la procedura con cui, durante la revisione, l’ispettore potrà certificare il chilometraggio delle vetture: una novità, questa, in recezione della nuova direttiva UE n. 2014/45, che introduce l’obbligo di registrare e certificare i chilometri percorsi dalle vetture così da proteggere i potenziali acquirenti di mezzi usati da possibili frodi da “scalo” del contachilometri, con i conseguenti rischi per la sicurezza. Infatti, nonostante la manomissione del contachilometri integri il reato di frode in commercio, disciplinato dall’art. 515 codice penale e punito con la reclusione fino a tre anni e una multa non inferiore a 103 euro, si conta che quasi il 40% delle autovetture usate in Italia siano state “ringiovanite”: già dal 2010 si era introdotta una nuova procedura di verifica, definita dalla stessa circolare del 30 ottobre “sperimentale”, ma tuttavia avrebbe peccato dell’attendibilità e del rigore che, al contrario, diventeranno ora indispensabili alla certificazione.
I primi attestati prodotti nel corso di questa fase sperimentale, infatti, non riportavano ancora il chilometraggio, che può tuttavia essere visionato presso il Portale dell’automobilista o eventualmente con una richiesta presso l’UMC di competenza; questi mezzi telematici sono stati ora finalmente implementati, grazie all’adeguamento dei sistemi informatici, e i dati da essi riportati sono diventati a tutti gli effetti probanti.
Dopo la circolare, invece, all’atto della consegna della carta di circolazione il dato chilometrico rilevato verrà obbligatoriamente documentato, e dovrà inoltre essere controfirmato dal proprietario, così da così che questi si assuma la responsabilità di eventuali manomissioni del contachilometri, e risponda anche giuridicamente, fornendo eventualmente le adeguate spiegazioni nel caso di anomalie.
Per questo motivo, a partire dal 19 novembre 2018 il proprietario del veicolo che fosse assente durante la revisione dovrà fornire una delega, alla persona effettivamente presente e munita delle fotocopie dei documenti di identità del proprietario stesso, per controfirmare il dato chilometrico.
La nuova disciplina trasforma quindi l’ispettore in un semplice certificatore, che potrebbe anche rifiutare di rilasciare il cosiddetto attestato (un documento introdotto dal Decreto Ministeriale 214 del 19 maggio 2017 e in vigore dal 20 maggio 2018) nel caso in cui ad eventuali discrepanze nel calcolo dei chilometri non corrispondano elementi che lascino sospettare un problema tecnico. Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, invece, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.
Il sistema, tuttavia, andrà a regime solo a partire dal 2020, ovvero quando i veicoli saranno obbligatoriamente sottoposti a revisione, e il loro certificato di chilometraggio verrà comparato con quello rilevato nel 2018. Anche le procedure di riparazione dei contachilometri in caso di guasti si faranno d’ora in poi più stringenti: il proprietario dovrà munirsi di una dichiarazione di installazione a regola d’arte, rilasciata dall’officina che ha proceduto all’intervento, e che riporti obbligatoriamente il chilometraggio rilevato al momento della riparazione.