Una volta, comunemente, i nostri nonni e bisnonni usavano dire: “gli Stati Uniti d’America… il Paese delle possibilità illimitate…”, adesso la nazione dove tutto, o quasi, è reso possibile è il nostro malconcio Belpaese. Volete l’ultima riprova? Giovedì 16 maggio, presso il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), alcune Organizzazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria degli Autoriparatori ANC-CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANATI e l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) sono riuscite a partorire, dopo quasi due anni di trattativa (??!!) l’accordo definito “Linee Guida per la riparazione a Regola d’arte”, richiamando con la sottoscrizione del documento all’ottemperanza della legge n. 124/2017, articolo 1, comma 10.
Purtroppo, sia per gli automobilisti che per gli autoriparatori-carrozzieri, il documento sottoscritto tra le parti non ha nulla a che vedere con la riparazione a regola d’arte. Infatti, non si riscontrano elementi essenziali ed oggettivi riconducibili ad una riparazione a regola d’arte. Alla sezione “Parte Generale” del documento, si riporta la definizione di concetti generalmente noti e ricorrenti a coloro che già esercitano la professione dell’autoriparatore.
Il significato dei termini quali: la qualificazione dell’autoriparatore, il preventivo, il contratto che viene a stipularsi quale negozio giuridico tra l’automobilista e l’autoriparatore, la conformità alle prescrizioni tecniche delle case automobilistiche, il libero accesso alle informazioni tecniche del costruttore automobilistico, la fatturazione etc., sono ampiamente conosciuti, la cui pratica è già applicata dagli stessi autoriparatori che erogano le prestazioni riparative e non necessitano di alcuna sorta di linee guida, a questo punto superflue.
I contenuti delle stesse linee guida non sono all’oggetto del richiamo posto dall’articolo 1, comma 10 della legge n. 124/2017. Il predetto comma prevede che le linee guida siano finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.
Il documento, ovvero l’accordo firmato tra le parti, non ottempera a tutto ciò e si concentra essenzialmente sul processo della determinazione e liquidazione del danno materiale, dimenticando che il risarcimento del danno è già stato codificato dalla stessa legge 124/2017 con procedura che consente una veloce liquidazione del danno.
Alle Associazioni di Consumatori, nonché alle Associazioni di Categoria degli autoriparatori, bisognerà ricordare che la pratica della cessione del credito è un processo operativo ampiamente diffuso ed utilizzato nel rapporto automobilista danneggiato ed autoriparatore, per cui i vantaggi esposti nel documento a favore dell’automobilista in relazione al pagamento diretto del danno (quindi, non dover anticipare i costi della riparazione) risultano ininfluenti. Con la cessione del credito ciò avviene da anni!
Nella sezione “Parte Facoltativa” del sottoscritto documento si disciplina la gestione del sinistro calpestando significativamente i principi della libera concorrenza e del mercato. Mentre si afferma il diritto del danneggiato di avvalersi di un autoriparatore di fiducia, in un secondo paragrafo si afferma l’intento di fornire all’automobilista danneggiato un riferimento nella scelta dell’autoriparatore presso il quale far riparare il veicolo con possibilità di non dover anticipare i costi della riparazione qualora sussistano i presupposti per procedere al pagamento diretto. Scusate, e la cessione del credito? Inoltre, le Compagnie si adopereranno a non applicare eventuali condizioni di polizza, nel caso in cui l’automobilista danneggiato decida di rivolgersi al proprio riparatore di fiducia, che però dovrà risultare aderente all’accordo sottoscritto tra le parti il 16 maggio 2019. Tradotto per i carrozzieri: se non aderiscono all’accordo, la cui adesione sarà curata delle Organizzazioni Artigiani (quindi Tu carrozziere dovrai essere un tesserato) rischiano di non vedere più clienti con danni coperti da polizza assicurativa! Quindi, di fatto: fiduciariato di massa!
Possiamo per qualche verso capire ma non comprendere le Associazioni di Consumatori che hanno sottoscritto l’accordo ma si fatica alquanto a cercare di comprendere la motivazione che ha portato le Associazioni degli Autoriparatori a concordare e sottoscrivere tutto ciò! Forse la garanzia del Tesseramento grazie alla procedura di adesione all’accordo??!!
Un autentico suicidio della categoria degli autoriparatori, destinati con questo accordo a divenire dei puri e semplici prestatori di manovalanza per conto terzi! C’è da riflettere su coloro che hanno redatto e convenuto questo accordo intriso di contraddizioni e forzature. La forzatura maggiore è quella che vorrebbe definire la pseudo ampiezza della delega contenuta all’art. 1, comma 10 della legge 124/2017.
Siamo certi che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato bastonerà questo accordo, inoltre vedremo la reazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto preposto alle necessarie forme di pubblicità (sempre in ottemperanza all’art. 1, comma 10 della legge 124/2017), che già in data 04.02.2019 ha prodotto un richiamo formale (protocollo 0029909.04-02-2019) inviando missiva all’ANIA, alle Associazioni di Categoria degli Autoriparatori e per conoscenza all’IVASS.
L’accordo sottoscritto disciplina tutto tranne quello espressamente richiesto dalla normativa di legge: ovvero “LA RIPARAZIONE A REGOLA D’ARTE”. A questo punto cosa dovrebbero fare gli autoriparatori-carrozzieri: semplicemente “Non aderire all’Accordo”. Il risarcimento del danno è già stato normato dalla legge 124/2017, la giurisprudenza in materia nonché la pratica della Cessione del Credito tutelano ulteriormente l’autoriparatore-carrozziere e al limite, quest’ultimo potrà riflettere e decidere da chi eventualmente in un futuro prossimo farsi rappresentare.