Il Gruppo Volkswagen, quindi anche Porsche Automobil Holding SE, ha deciso di posticipare la pubblicazione dei risultati finanziari dell’esercizio 2015, oltre al rinvio dell’assemblea annuale degli azionisti, in programma il 21 aprile. All’origine di queste decisioni, le questioni aperte e le conseguenti valutazioni relative al dieselgate che dallo scorso settembre ha travolto il colosso di Wolfsburg. Volkswagen non ha ancora ufficializzato le nuove date in agenda, limitandosi ad affermare che saranno comunicate quanto prima. Nessun rinvio, invece, per la pubblicazione degli esiti del rapporto dettagliato sul dieselgate che sarà divulgato come previsto nella seconda metà di aprile. Nel frattempo, secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, VW offrirà un generoso pacchetto di risarcimenti ai 600 mila proprietari USA dei veicoli diesel.
Autore: Tempario
Audi: UE autorizza aiuti di stati magiari
La Commissione Europea ha recentemente autorizzato gli aiuti di stato da 133 milioni di Euro concessi dal Governo ungherese ad Audi per il suo nuovo programma di investimenti nello stabilimento di Gyor. Il progetto consentirà la creazione di 1.200 nuovi posti di lavoro nella fabbrica garantendo benefici occupazionali anche all’indotto. Audi è attiva a Gyor con un impianto per la produzione di auto ed uno per l’assemblaggio di motori. Dall’apertura, Audi Hungaria Motor vi ha già investito oltre 1,2 miliardi di Euro.
Colpo di frusta: nel risarcimento sono compresi gli interessi da mancato guadagno
Oltre al risarcimento del danno per le lesioni riportate, alla vittima del sinistro che ha subito il “colpo di frusta” vanno corrisposti anche gli interessi per mancato guadagno per il periodo intercorrente tra la data del sinistro fino al pagamento. Se l’infortunato prova che l’incidente è stato provocato da un altro veicolo rimasto sconosciuto, potrà proporre l’azione tesa al pagamento direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, senza indicare che la stessa è designata dal Fondo di garanzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, dodicesima sezione, nella sentenza n. 12540/2015, in accoglimento del ricorso di un automobilista. L’uomo stava percorrendo una strada consolare, ma, a causa di una vettura che intralciava di traverso la carreggiata, era costretto a rallentare fino a fermarsi.Nonostante avesse segnalato lo stop con l’accensione delle quattro frecce, veniva tamponato violentemente da un veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità alle sue spalle. L’auto del ricorrente veniva sbalzata in avanti a seguito dell’impatto, ribaltandosi più volte, mentre l’investitore si allontanava di fretta dal luogo dell’incidente.Per tali ragioni l’uomo conveniva in giudizio direttamente la compagnia assicurativa per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia l’assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della notifica per non aver il ricorrente indicato che la stessa era stata convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia e, in aggiunta, sosteneva la totale infondatezza della richiesta risarcitoria. Tuttavia, per il Tribunale è la domanda del ricorrente a meritare accoglimento: precisano i giudici che la vittima del sinistro stradale provocato da un veicolo sconosciuto può promuovere azione diretta contro l’assicurazione incaricata, senza all’uopo essere necessaria l’indicazione della designazione operata dal Fondo di garanzia. Nel caso di specie l’automobilista ha diritto non solo al risarcimento del danno per il colpo di frusta patito, ma anche di una maggiorazione degli interessi per il mancato guadagno dalla data del sinistro fino al giorno della liquidazione.
Ddl concorrenza, in arrivo modifiche sulle assicurazioni
Le assicurazioni e l’energia sono al centro dei primi sub emendamenti che iniziano a modificare il disegno di legge sulla concorrenza, all’esame della Commissione Industria del Senato. I relatori del documento, Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino (Ap), hanno presentato al governo e alla maggioranza le possibili modifiche. Il provvedimento, come si ricorderà, è stato promosso dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, approvato dal governo quasi un anno fa, il 20 febbraio del 2015, e l’esame alla Camera è terminato il 7 ottobre scorso. Sfoltiti gli oltre 1.200 emendamenti piovuti su Palazzo Madama, tra oggi e domani potrebbe essere deciso, ad esempio che non sarà l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) a praticare sostanziosi sconti sulle polizze per quegli automobilisti che non fanno incidenti per cinque anni e sono residenti in Regioni , come la Campania, dove il costo medio del premio è superiore alla media nazionale.Secondo la riformulazione di un articolo del ddl concorrenza, gli sconti saranno decisi direttamente dalle assicurazioni e l’Ivass si occuperà di verificare la trasparenza delle offerte e di controllare l’effettiva applicazione degli sgravi.Inoltre, qualche modifica potrebbe interessare, in caso di incidenti automobilistici gravi, i rimborsi sulle macro lesioni dei cittadini: la Camera aveva deciso di adottare le tabelle usate dal Tribunale di Milano, mentre i senatori sembrano orientati a stabilire diversi parametri di riferimento, come chiesto più volte dalle compagnie assicurative che minacciano di aumentare i premi su tutto il territorio nazionale se dovessero aumentare gli standard dei risarcimenti.
Innalzato il limite dei pagamenti in contante
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dal 01 gennaio 2016 Il comma 899 della Legge di Stabilità ha infatti modificato l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa in tema di antiriciclaggio) che ora prevede quanto segue: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, il nuovo limite di utilizzo del contante passa da 1.000 a 3.000 euro tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Ricordiamo che il “vecchio” limite dei 1.000 euro rimane comunque valido limitatamente a:
– per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (c.d. “money transfer”); alle seguenti categorie di operazioni:
– per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni (le pensioni pertanto di importo pari o superiore a 1.000 euro continueranno a dover
essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili);
– per gli assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità (come in passato, gli assegni emessi per importi pari o
superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità).